Il reato di spaccio di stupefacenti è disciplinato dall’art. 73 del DPR 309/1990 e rappresenta una delle accuse più frequenti nel diritto penale. Una delle questioni più delicate riguarda la differenza tra spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5) e spaccio non lieve. Questa distinzione influisce in modo decisivo sulle pene, sulle possibilità difensive e sugli sviluppi del processo.
In questo articolo analizziamo in modo semplice e chiaro:
- quali sono le soglie quantitative considerate dalla legge e dalla giurisprudenza,
- quando si configura lo spaccio di lieve entità,
- quando invece il fatto è valutato come spaccio “ordinario” o di maggiore gravità,
- quali possono essere le principali conseguenze per l’indagato.
Le soglie quantitative: cosa dice la normativa
La legge italiana non stabilisce “quantitativi fissi” che distinguano automaticamente il lieve dal non lieve. Tuttavia, le tabelle ministeriali e la giurisprudenza considerano alcuni elementi come riferimento, tra cui:
- Quantità di principio attivo nella sostanza
- Numero di dosi ricavabili
- Modalità di confezionamento
- Presenza di bilancini, denaro contante, strumenti di pesatura
In generale, quantità minime o modeste, unite all’assenza di strumenti tipici dell’attività di vendita, possono orientare verso la valutazione di lieve entità.
Quando si parla di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5)
Lo spaccio di lieve entità è una forma attenuata del reato che richiede contemporaneamente:
- minore quantità e qualità della sostanza,
- circostanze dell’azione non gravi,
- assenza di una vera e propria organizzazione o attività continuativa.
È una valutazione complessiva, caso per caso. Non basta un solo elemento: occorre che l’intero fatto risulti “lieve”.
Per lo spaccio di lieve entità è prevista una pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione e una multa da 1.032 a 10.329 euro.
Si tratta di pene sensibilmente inferiori rispetto alla fattispecie ordinaria, e spesso compatibili con:
- messa alla prova,
- lavori di pubblica utilità,
- sospensione condizionale della pena.
Quando il fatto non è di lieve entità
Il reato non è considerato di lieve entità quando emergono elementi di maggiore gravità, ad esempio:
- grande quantità o elevato principio attivo delle sostanze,
- presenza di una rete di clienti o di attività strutturata,
- spaccio svolto in luoghi sensibili (scuole, comunità giovanili),
- disponibilità di più dosi già confezionate, bilancini, denaro suddiviso,
- recidiva specifica o condotta ripetuta nel tempo.
In questi casi si applica l’art. 73, comma 1, con pene molto più severe:
da 6 a 20 anni di reclusione e multe da 26.000 a 260.000 euro.
Perché la distinzione è così importante?
La differenza tra lieve entità e non lieve ha un impatto rilevante su:
- misure cautelari (arresti domiciliari vs. divieto di dimora o obbligo di firma),
- possibilità di richiedere riti alternativi,
- eventuale sospensione condizionale della pena,
- valutazione del giudice in caso di incensuratezza.
Una corretta qualificazione del fatto può cambiare in modo significativo l’esito del procedimento.
La distinzione tra spaccio di lieve entità e spaccio non lieve è complessa e richiede un’analisi accurata degli elementi di fatto. Per chi si trova coinvolto in un’indagine è fondamentale comprendere i criteri con cui i giudici effettuano questa valutazione e quali possono essere le conseguenze.
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