CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti sono due certificati diversi che riportano informazioni relative alle vicende giudiziarie del soggetto richiedente.


Il casellario giudiziale (anche detto casellario penale)

Il casellario giudiziale riporta le condanne penali definitive a carico di una persona. Non contiene quindi condanne di primo o di secondo grado, non ancora divenute irrevocabili, e nemmeno informazioni su procedimenti in corso.

Può essere richiesto dall’interessato oppure da un legale munito di apposita delega, ed è possibile chiederlo in qualsiasi Tribunale.

Il certificato dei carichi pendenti

Tale certificato riporta informazioni relative ai procedimenti penali in corso (non ancora conclusi con sentenza definitiva).

Può essere richiesto dall’interessato oppure da un legale munito di apposita delega, ed è possibile chiederlo solo nel Tribunale in cui è pendente il procedimento.

Come “pulire” il casellario penale?

“Pulire” il casellario penale significa far cancellare determinate condanne registrate nel certificato. Questo non avviene automaticamente, nemmeno dopo molti anni dalla condanna.

Le principali modalità previste dalla legge italiana sono:

  1. la riabilitazione penale. E’ prevista dall’art. 178 c.p. e cancella gli effetti penali di una condanna. La condanna quindi non compare più nel casellario richiesto dal privato. Per accedere alla riabilitazione devono essere trascorsi almeno 3 anni dalla condanna o dalla fine della pena, senza che siano intervenute nuove condanne e senza la commissione di nuovi reati. Si richiede alla Corte di Appello del luogo di residenza dell’interessato.
  2. l’estinzione del reato. E’ prevista dall’art. 445 c.p.p. e vale solo per le sentenze di “patteggiamento” e per i decreti penali di condanna. Può essere chiesta dopo 5 anni dalla condanna (per reati dolosi) e dopo 2 anni (per reati colposi), a condizione che non siano stati commessi nuovi reati.
  3. la revisione penale. E’ prevista dall’art. 629 c.p.p. e può essere chiesta quando vi sono nuove prove che mettono in dubbio la fondatezza di una sentenza di condanna o nei casi di errore giudiziario.

Per ricevere maggiori informazioni o per una consulenza personalizzata, puoi contattare lo Studio Legale DG Associati ai seguenti recapiti:
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