L’amministratore di sostegno, introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge n. 6 del 2004, è uno strumento di tutela pensato per proteggere persone fragili, affiancandosi alle forme già esistenti e più rigide come l’interdizione e l’inabilitazione. La riforma è stata guidata dall’intento di creare una normativa che offra un’assistenza concreta alle persone vulnerabili, rispettando però le loro capacità residue di prendere decisioni autonome.
Secondo l’articolo 404 del codice civile, l’amministratore di sostegno può essere nominato per chi, a causa di una malattia o di una disabilità fisica o mentale, non sia in grado, anche solo parzialmente o temporaneamente, di gestire i propri interessi.
Nomina dell’Amministratore di Sostegno
La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno si presenta attraverso un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Possono presentare il ricorso il Pubblico Ministero, il beneficiario, il coniuge, il convivente stabile, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado, il partner civilmente unito, il tutore o il curatore dell’interessato.
In base all’art. 406, comma 3 del codice civile, esiste un obbligo legale per i responsabili dei servizi sanitari e sociali che, venendo a conoscenza di fatti che giustificano l’amministrazione di sostegno, devono attivarsi per l’apertura del procedimento.
Una volta ricevuto il ricorso, il Giudice Tutelare fissa un’udienza in cui il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al coniuge o convivente del beneficiario, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado e, eventualmente, al tutore o curatore del beneficiario. Segue una fase istruttoria in cui il beneficiario e i suoi familiari vengono ascoltati direttamente in udienza.
La scelta dell’amministratore avviene considerando esclusivamente la cura e gli interessi del beneficiario. Se il beneficiario non ha già indicato un amministratore, l’art. 408 del codice civile prevede che la nomina debba preferibilmente ricadere sul coniuge non legalmente separato, il convivente stabile, un genitore, un figlio, un fratello o sorella, un parente entro il quarto grado, o un soggetto designato dal genitore superstite tramite testamento o atto pubblico.
Terminata la procedura, il Giudice Tutelare nomina l’amministratore con un decreto motivato e immediatamente esecutivo.
Compiti e Poteri dell’Amministratore di Sostegno
Secondo l’art. 405 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=4&art.idGruppo=54&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=405&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0, comma 5, n. 3 del codice civile, il decreto di nomina deve specificare l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere a nome e per conto del beneficiario. L’incarico dell’amministratore si divide in due principali ambiti: la cura della persona, che include la tutela della salute e la gestione degli aspetti relazionali e sociali; e la gestione del patrimonio, che riguarda la conservazione delle risorse finanziarie e il soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del beneficiario.
Revoca e Sostituzione
L’amministratore di sostegno può essere revocato su richiesta degli stessi soggetti che ne avevano chiesto la nomina, qualora si verifichino le condizioni per la cessazione della misura. Questo può accadere, ad esempio, se il beneficiario guarisce dall’infermità o se la sua condizione peggiora al punto da richiedere l’interdizione o l’inabilitazione.
Il giudice può anche sostituire l’amministratore in caso di negligenza, abuso di potere, incapacità di adempiere ai compiti o indegnità nell’incarico.