I reati informatici sono reati commessi grazie all’utilizzo di tecnologie informatiche e, nel corso degli ultimi decenni, hanno conosciuto un rapido sviluppo, complice lo sviluppo e il progresso tecnologico.
Le prime normative significative riguardanti questa categoria di illeciti sono state emanate a partire dagli anni ’90, anni in cui per le prime volte si è cercato di contrastare questa tipologia di crimine. In particolare, la legge 547/1993 si è occupata di modificare e integrare le norme del Codice Penale e del Codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.
COSA PREVEDE IL CODICE PENALE
A seguito di alcune modifiche, sono stati inseriti all’interno del Codice Penale articoli specifici riguardanti i reati informatici; tali articoli possono essere raggruppati in tre grandi macrocategorie: frode, falsificazione e danneggiamento.
Per quanto riguarda le frodi informatiche, l’articolo dedicato è il 640ter c.p.; quest’ultimo altro non è che un’estensione dell’art. 640 c.p. sul reato di truffa. Nello specifico, l’art. 640ter punisce chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. A differenza del reato di truffa, nel caso di specie non è richiesta l’induzione in errore della vittima, in quanto ciò avviene di per sé con l’alterazione del sistema informatico stesso.
La seconda tipologia di reato informatico è identificata nel reato di falsificazione informatica, disciplinato dall’art. 491bis c.p., che ha come previsione la punizione di chi falsifica un atto informatico, attribuendogli efficacia probatoria.
La terza e ultima categoria mira alla protezione della riservatezza delle informazioni: l’articolo di riferimento è in questo caso l’art. 633bis c.p. che punisce chiunque distrugga, deteriori o cancelli informazioni o dati informatici altrui.
In questo caso il bene che il legislatore ha inteso tutelare è il patrimonio del singolo individuo. A tale articolo ne sono strettamente collegati altri, quali l’art. 615ter, 615quater, 615quinquies: essi tutelano l’individuo dall’intrusione abusiva di un soggetto terzo ad un sistema informatico e la conseguente detenzione e diffusione di informazioni riservate.
ALCUNI ASPETTI CRITICI
Gli aspetti problematici in merito ai reati informatici possono essere identificati principalmente nella difficoltà della disciplina normativa di seguire l’evoluzione dei meccanismi informatici e nella necessità di uniformazione della disciplina italiana con quella comunitaria.
Il rischio che la normativa italiana perda efficacia se non adeguatamente supportata dalla normativa a livello comunitario è un problema rilevante. Infatti, i reati informatici sono caratterizzati dalla particolare difficoltà nell’identificazione materiale degli stessi.
Rilevanti in questo senso possono essere la Convenzione di Budapest sul cyber crime del 2001 e la legge di ratifica della convenzione europea del 2008 sul crimine informatico.