LA PROCEDURA DI RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE

Uno straniero residente in Italia, titolare di un valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno, può richiedere il ricongiungimento familiare per i seguenti soggetti:

  • Coniuge non legalmente separato.
  • Figli minori (ossia figli sotto i 18 anni).
  • Figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere a se stessi per ragioni di salute gravi e certificate.
  • Genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel paese di origine in grado di mantenerli.

Requisiti necessari per il ricongiungimento familiare

Per poter presentare la domanda di ricongiungimento, il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Titolo di soggiorno: Il permesso di soggiorno deve essere valido per almeno un anno ed essere stato rilasciato per motivi specifici come lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.
  2. Alloggio idoneo: Il richiedente deve disporre di un alloggio che rispetti i requisiti igienico-sanitari. L’idoneità dell’alloggio deve essere certificata dall’Ufficio Comunale competente e indicare il numero di persone che possono essere ospitate.
  3. Reddito minimo: Il richiedente deve avere un reddito annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale, che deve essere aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare che si intende ricongiungere.
  4. Assicurazione sanitaria: Nel caso di ricongiungimento con un familiare over 65, quest’ultimo deve essere coperto da un’assicurazione sanitaria o essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

Nota: I requisiti di alloggio e reddito non sono richiesti a chi ha ottenuto lo status di rifugiato.

Procedura per la richiesta di ricongiungimento familiare

  1. Presentazione della domanda: Una volta raccolta la documentazione necessaria, la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite modalità informatiche.
  2. Esito della domanda: Entro 90 giorni (termine non perentorio) dalla presentazione, l’Ufficio Immigrazione rilascia il nulla osta al ricongiungimento, a meno che non richieda integrazioni documentali.
  3. Visto di ingresso: Una volta ottenuto il nulla osta, i familiari all’estero possono richiedere il visto di ingresso presso l’autorità consolare italiana nel loro paese, presentando la documentazione che attesta il rapporto di parentela.
  4. Ingresso in Italia: Dopo l’ingresso in Italia, i familiari ricongiunti devono completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni.

Seguendo questi passaggi e soddisfacendo i requisiti, il ricongiungimento familiare può essere ottenuto con successo, permettendo così la riunificazione con i propri famigliari che vivono in Italia

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