Ordine di esecuzione di pene detentive
Al termine di un giudizio penale l’Organo Giudiziario, se ritiene provata la penale responsabilità dell’imputato, emette una sentenza di condanna che può prevedere la pena dell’arresto o della reclusione (in base al reato). Qualora tale sentenza non venga impugnata (o venga impugnata ma la relativa impugnazione sia rigettata), la sentenza diventerà definitiva e quindi esecutiva.
Pertanto, oltre ad essere annotata nel casellario penale, deve anche essere trasmessa alla Procura della Repubblica competente per territorio (naturalmente soltanto se non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena).
La Procura della Repubblica, preso atto di una sentenza di condanna da eseguire, redigerà un atto nominato ordine di esecuzione di pene detentive che sarà notificato al condannato (ed anche al difensore) con le indicazioni sia della sentenza di condanna sia della pena da scontare, così come disposto dall’art. 656 c.p.p.
Sospensione dell’ordine di carcerazione
L’ordine di esecuzione di pene detentive è immediatamente esecutivo, e pertanto le autorità di pubblica sicurezza notificheranno l’ordine provvedendo immediatamente all’arresto del condannato con trasferimento all’istituto penitenziario.
Ciò tuttavia non accade nel caso in cui la pena da scontare sia inferiore ad anni 3 (o inferiore a 4 anni o a 6 anni in base a particolari requisiti indicati nell’art. 656 comma 5 c.p.p.).
In tale caso, l’ordine di esecuzione contiene al suo interno anche un decreto di sospensione, che prevede che entro il termine di 30 giorni il condannato possa presentare un’istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, per richiedere la concessione di una misura alternativa alla detenzione (artt. 47, 47 ter e 50 comma 1 Legge 354/1975).
In caso di presentazione dell’istanza, non verrà eseguito l’ordine di carcerazione e il condannato rimarrà libero fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla misura alternativa richiesta.
Misure alternative alla detenzione
Come appena accennato, l’istanza da presentarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione dovrà indicare quale misura alternativa alla detenzione sia richiesta.
In proposito si tenga conto che vi sono sostanzialmente 3 differenti misure alternative richiamate dagli artt. 47, 47 ter e 50 comma 1 Legge 354/1975; esse sono: l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà.
Come presentare l’istanza di misura alternativa alla detenzione
L’istanza di misura alternativa può essere presentata direttamente dal condannato o dal suo difensore e dovrà essere depositata, unitamente alla documentazione attestante quanto scritto nell’istanza, direttamente alla Procura della Repubblica che ha emesso l’ordine di carcerazione. La Procura trasmetterà poi il fascicolo al Tribunale di Sorveglianza competente, il quale valuterà anzitutto l’ammissibilità dell’istanza, per poi concentrarsi sulle ragioni esposte e sul tipo di misura richiesta.