IL REATO DI RAPINA E LA LIEVE ENTITA’ ALLA LUCE DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 86/2024

IL CASO

Nel 2020 M.T. veniva condannata dal Tribunale di Milano, in primo grado, sentenza divenuta poi definitiva, per il reato di rapina impropria alla pena di anni 3 di reclusione.

In particolare oggetto del giudizio era la condotta di M.T. la quale si impossessava di un paio di occhiali Rayban in un negozio, del valore di Euro 100, spingendo la commessa del negozio per scappare.

Tempo dopo M.T. veniva portata presso il Carcere di San Vittore per scontare la pena di cui alla sentenza della rapina del 2020, assieme a un paio di altre condanne nel frattempo intervenute.

M.T. si rivolgeva allo Studio per essere assistita nei vari procedimenti definiti e pendenti, e ci si focalizzava anzitutto sulla prima condanna intervenuta, appunto per la rapina, essendo stata recentemente emessa una importante sentenza in materia da parte della Corte Costituzionale.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 86/2024

Con riferimento al reato di rapina, la Corte Costituzionale con sentenza n. 86/2024 emessa in data 16.04.2024 e depositata in data 13.05.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma II, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente 1/3 quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

In via consequenziale, la Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 628, relativo alla rapina c.d. propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante.

Tale statuizione è stata assunta dalla Corte Costituzionale in ragione ed in estensione della sentenza n. 120/2023, la quale ha previsto la medesima diminuente per il delitto di estorsione, reato caratterizzato anch’esso dall’elevato minimo edittale di cinque anni di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di minimo impatto, personale e patrimoniale.

La Corte Costituzionale ha quindi introdotto la “valvola di sicurezza” dell’attenuante del fatto di lieve entità anche per il reato di rapina, osservando che, in simili fattispecie, il minimo edittale di pena detentiva, innalzato dal Legislatore alla misura di cinque anni di reclusione, può costringere il Giudice ad irrogare una sanzione in concreto sproporzionata, e in violazione ai principi costituzionali.

LA STRATEGIA DIFENSIVA

Trattandosi di condanna ormai definitiva, lo Studio presentava istanza di incidente di esecuzione a favore di M.T. affinchè il Giudice dell’Esecuzione competente rivalutasse la condotta della cliente per applicare la riduzione di pena derivante dalla lieve entità della rapina commessa.

L’ incidente di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. costituisce infatti la naturale sede processuale in cui far valere la sopravvenuta illegittimità del titolo esecutivo nella sua dimensione dinamica dell’esecuzione della pena.

L’ESITO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice dell’esecuzione, a seguito di presentazione di istanza, fissava udienza per la discussione del contenuto dell’istanza difensiva e, qualche settimana dopo l’udienza, sciogliendo la riserva assunta, accoglieva l’istanza presentata, ritenendo che M.T. meritasse effettivamente una riduzione della pena inflitta.

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