REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONE E UTILIZZABILITA’ IN GIUDIZIO

Registrazione di conversazione

È lecito registrare una conversazione, inclusa telefonica, tra due parti a patto che la registrazione sia effettuata da una delle parti coinvolte e presenti, anche senza informare l’altra parte. Se invece chi registra non è parte della conversazione, non essendo presente, si tratta di un terzo e in tal caso la registrazione diventa un’intercettazione, che richiede un’apposita autorizzazione; senza di essa, l’attività è illegittima.

Utilizzabilità della registrazione nel processo penale

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito come qualificare e utilizzare una registrazione di conversazione. La registrazione è una documentazione di un fatto storico, che tramite la registrazione viene cristallizzato e di cui l’autore può disporre legittimamente, poiché il contenuto della conversazione entra nel patrimonio conoscitivo dei partecipanti legittimati. 

La conversazione registrata diventa quindi una prova documentale, acquisibile nel processo penale tramite l’art. 234 c.p.p., che qualifica come documento qualsiasi rappresentazione di fatti, persone o cose tramite vari mezzi.

Diritto alla privacy

Non si può invocare il diritto alla privacy per la registrazione di conversazioni poiché il GDPR non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche, senza connessione con attività commerciali o professionali. Pertanto, non è necessario alcun consenso o informativa privacy per la registrazione di una conversazione con il soggetto presente.

Diffusione della registrazione

Anche se la registrazione è legittimamente utilizzabile come prova documentale in giudizio, la sua diffusione non è necessariamente legittima.

Lo è infatti essenzialmente in due casi

  1. Per far valere un proprio diritto: La Corte di Cassazione ha stabilito che il consenso del titolare dei dati può essere derogato quando si tratta di far valere in giudizio il diritto di difesa. Questo significa che se la registrazione è necessaria per dimostrare un proprio diritto in una controversia legale, la sua divulgazione può essere considerata legittima (Cass. Sez. unite 3034/2011).
  2. Interesse legittimo: È possibile divulgare la registrazione se c’è un interesse legittimo, come nel caso del diritto di cronaca. Questo significa che se la registrazione serve a informare il pubblico su questioni di interesse generale e viene divulgata in modo responsabile, potrebbe essere considerata lecita.

Fuori da questi contesti, la divulgazione di una registrazione di conversazione può violare la privacy degli individui coinvolti  e pertanto, la diffusione non autorizzata di una registrazione può risultare illegittima e comportare conseguenze legali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scroll to Top