LA REVISIONE PENALE E I SUOI EFFETTI

La revisione è un istituto del diritto processuale penale disciplinata all’art.630 c.p.p., che consente di riaprire un processo penale già concluso con una sentenza definitiva di condanna.

In particolare la revisione penale ha lo scopo di garantire la giustizia e l’equità del processo, permettendo di correggere errori giudiziari che potrebbero aver portato a una condanna ingiusta. È uno strumento eccezionale e straordinario, riservato a casi particolari dove emergano nuovi elementi o situazioni che non erano conosciute al momento del processo.

I MOTIVI DI REVISIONE

I motivi per cui può essere chiesta la revisione di un processo penale sono tassativamente previsti dall’art. 630 del codice di procedura penale, e sono:

a) se i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza o di un decreto penale di condanna sono già stati oggetto di una precedente sentenza irrevocabile;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato in base ad una sentenza civile o amministrativa poi revocata, la quale abbia deciso in ordine a questioni pregiudiziali concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza, oppure di particolare complessità, come previsto dall’articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

Tale mezzo di impugnazione straordinario è riservato ai soli condannati, ai prossimi congiunti, agli eredi ed al procuratore generale e quindi solo in favore del condannato.

Il procedimento si sviluppa mediante presentazione della domanda formale di revisione presso l’autorità competente.

Ai sensi dell’art. 633 co. 1 c.p.p. l’autorità competente è la Corte di Appello diversa da quella in cui si è svolto il giudizio divenuto irrevocabile, determinata in base alla medesima tabella con cui si individua la competenza per il procedimento riguardante i magistrati (art. 11 c.p.p.)

Vi sono sostanzialmente due fasi, l’una rescindente e l’altra rescissoria; la prima è costituita dalla valutazione che avviene de plano, senza avviso al difensore della data fissata per la camera di consiglio, prevista per la valutazione dell’ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l’osservanza delle norme di legge, nonchè che non sia manifestamente infondata.

La seconda fase è invece costituita dal giudizio di revisione mirante all’accertamento e alla valutazione delle “nuove prove”, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da portare al proscioglimento dal reato ascritto.

L’ESITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

L’esito della fase di delibazione può condurre a diversi esiti: a una declaratoria di inammissibilità o ad una ordinanza di ammissibilità della richiesta.

La declaratoria di ammissibilità è emessa nei casi previsti dall’art. 634 c.p.p. Ai sensi dell’art. 634 c.p.p la Corte d’Appello dichiara con ordinanza l’inammissibilità e può condannare il privato che ha proposta richiesta al pagamento a favore della casa delle ammende di una somma quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l’osservanza delle disposizioni previste ex lege ovvero risulta manifestamente infondata.

L’altro esito cui può giungere la Corte d’Appello è l’accoglimento della richiesta di revisione. Con questa l’imputato torna ad essere tale e ka Corte d’Appello può in ogni momento disporre con ordinanza la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza applicando se del caso una delle misure cautelari previste dal codice.

Il giudizio inizia con le richieste di assunzione delle prove a discarico che già in precedenza erano state indicate o allegate. È la novità delle prove che deve convincere dell’innocenza o quantomeno fare sorgere il ragionevole dubbio dell’innocenza.

Al termine del giudizio verrà emessa la sentenza che può essere di accoglimento e in questo caso il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento, indicandone la causa nel dispositivo.

La sentenza può essere anche di rigetto della richiesta. In questo caso il giudice condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali.

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