IL TESTAMENTO E LE SUE FORME

Il testamento

Il testamento è un atto solenne che deve essere redatto in forma scritta per essere valido (nel nostro ordinamento non è ammesso il testamento orale). Esistono varie forme di testamento: ordinarie e speciali. 

Tra i testamenti ordinari ci sono il testamento olografo e il testamento notarile, che può essere pubblico o segreto.

Testamento olografo

Il testamento olografo è la forma più semplice di testamento. Secondo l’art. 602 c.c., il testamento deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore. La scrittura a mano garantisce l’autenticità della volontà del testatore. Non è valida una versione scritta a macchina o stampata, anche se firmata. La collaborazione di un terzo nella scrittura invalida il documento, mentre la consulenza di un professionista è ammessa se il testamento è interamente ricopiato a mano e firmato dal testatore.

In caso di disconoscimento, chi vuole far valere il testamento deve provarne l’autenticità. La data deve indicare giorno, mese e anno di stesura e serve a verificare la capacità del testatore e la validità rispetto a eventuali testamenti successivi. La sottoscrizione deve essere in calce e identificare il testatore con certezza.

Testamento pubblico

Il testamento pubblico è redatto da un notaio con specifiche formalità, garantendo l’integrità e la provenienza della volontà del testatore grazie alla presenza di testimoni e alla scrittura notarile. I requisiti includono la dichiarazione orale del testatore al notaio, la presenza di testimoni, la redazione scritta del testamento da parte del notaio, la lettura del documento al testatore e ai testimoni, e le firme di tutti i presenti. 

L’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati dal notaio.

Testamento segreto

Il testamento segreto consente al testatore di mantenere riservate le sue disposizioni, offrendo maggiore garanzia di conservazione rispetto al testamento olografo.

E’ costituito da una scheda testamentaria preparata dal testatore e di un atto di ricevimento redatto dal notaio, che attesta la consegna della scheda da parte del testatore alla presenza di due testimoni. La scheda viene sigillata e firmata dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Può essere scritta da un terzo o con mezzi meccanici, ma deve essere sottoscritta dal testatore. La data è quella dell’atto di ricevimento. 

Il testamento segreto può essere ritirato in qualsiasi momento, revocandone l’efficacia a meno che non valga come olografo. 

Oltre alle forme ordinarie, esistono anche forme speciali di testamento, applicabili in circostanze particolari:

1. Testamento internazionale

Riconosciuto a livello internazionale, deve essere scritto in qualsiasi lingua e firmato dal testatore in presenza di due testimoni e un notaio o altro pubblico ufficiale.

2. Testamento speciale

Utilizzato in situazioni eccezionali, come calamità naturali o durante conflitti bellici. Le forme possono variare, ma generalmente richiedono meno formalità rispetto alle forme ordinarie.

Queste forme di testamento garantiscono che le ultime volontà del testatore siano espresse in modo valido e rispettoso delle normative legali.

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