Il caso
A.F. era imputato in un processo penale per il reato di atti persecutori nei confronti della compagna. Il primo grado di giudizio si concludeva con una sentenza di condanna nei confronti di A.F. alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della compagna, parte civile costituita.
Veniva quindi redatto e depositato atto di appello avverso la sentenza di primo grado, evidenziando tutti gli elementi che rendevano inverosimile la tesi accusatoria accolta dal Tribunale.
Successivamente si depositavano anche motivi aggiunti, chiedendo che la parte civile fosse nuovamente esaminata, rinnovando l’istruttoria dibattimentale.
La Corte d’Appello, in accoglimento della richiesta difensiva, disponeva la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per il nuovo esame della parte civile.
Dopo la discussione di tutte le parti, la Corte d’Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, assolveva A.F. dal reato contestato.
La sentenza di secondo grado non veniva impugnata e diventava così irrevocabile.
A.F. si recava quindi in Studio per valutare la possibilità di recuperare le spese legali sostenute nel processo.
La norma
Con la legge n.178/2020 è stato istituito un fondo statale per il rimborso delle spese legali in favore di coloro che, coinvolti in un processo penale quale imputati, vengano assolti con sentenza definitiva, emessa in data successiva al 1 gennaio 2021.
Al fine di ottenere il rimborso, il soggetto deve essere stato assolto con sentenza definitiva, pronunciata “perché il fatto non sussiste”, “perché l’imputato non ha commesso il reato” , “perché il fatto non costituisce reato” o nell’ipotesi in cui “il fatto non è previsto dalla legge come reato” qualora la pronuncia di assoluzione sia intervenuta successivamente alla depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Il diritto al rimborso non spetta invece all’imputato assolto da uno o più capi di imputazione e condannato per altri reati, in caso di estinzione del reato per amnistia o avvenuta prescrizione, o per sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto dei capi di imputazione. Allo stesso modo, non può usufruire del rimborso delle spese legali chi ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, chi ha ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite ed infine chi ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende.
Come e quando fare la domanda di rimborso
La domanda di rimborso delle spese legali deve essere presentata sull’apposita piattaforma telematica istituita dal Ministero della Giustizia mediante SPID.
L’istanza deve essere depositata, a pena di esclusione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile.
Ai fini della valutazione della richiesta, l’istanza di rimborso deve tassativamente contenere: dati anagrafici e codice fiscale dell’imputato assolto; indicazione dell’ufficio giudiziario che ha emesso la pronuncia irrevocabile; data della sentenza e data della sua irrevocabilità; numero R.G.N.R. e numero R.G.GIP/TRIB. del procedimento; formula assolutoria; durata del processo e grado di giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata; importo totale delle spese legali pagate con il relativo parere di congruità emesso dall’Ordine degli Avvocati e contabili dei bonifici effettuati; reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; coordinate IBAN; indirizzo mail/pec per eventuali comunicazioni circa il deposito dell’istanza.
Una volta effettuata l’istanza di rimborso, allegando i relativi documenti richiesti, la stessa verrà valutata dal Ministero che in primis verificherà la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione allegata.
Conclusa la fase di verifica, verrà predisposto l’elenco contenente le istanze ammesse, indicando per ognuna l’importo rimborsabile che non potrà superare la cifra massima di Euro 10.500.