DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI TRA USO PERSONALE E REATO

C.V si recava presso il nostro studio, indagato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti disciplinato all’art. 73 DPR 309/90. In particolare veniva trovato in possesso di 40 gr. di hashish, che il cliente riferiva essere destinato a uso personale. A seguito di perquisizione domiciliare veniva tuttavia sottoposto a sequestro un bilancino.

C.V. veniva così denunciato all’Autorità Giudiziaria ritenendo che la condotta configurasse il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

NORMATIVA

Per quanto riguarda l’art 73 DPR 309/90 la norma stabilisce che chiunque si presti ad attività quali produrre, coltivare, vendere o commerciare sostanze stupefacenti o psicotrope senza regolare autorizzazione del Ministero è punito con la reclusione da sei a venti anni oltre che al pagamento di una multa da Euro 26.000 a Euro 260.000.

Inoltre allo stesso articolo si sancisce che laddove le modalità, le circostanze dell’azione o le qualità e quantità delle sostanze, siano di lieve entità, la pena è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Questa è la normativa in vigore laddove l’illecito sia qualificato come penalmente rilevante.

Ci sono però casi in cui alla detenzione di sostanze stupefacenti non consegue una sanzione penale ma solo una o più sanzioni di tipo amministrativo.

USO PERSONALE

All’art. 75 DPR 309/90 è stabilito che chiunque per uso personale acquisti e detenga sostanze stupefacenti incorre in sanzioni amministrative, e non penali, quali ad esempio la sospensione della patente di guida, la sospensione del passaporto oppure del permesso di soggiorno. Tali sanzioni hanno una validità di qualche mese nel minimo, con un massimo di un anno.

STRATEGIA PROCESSUALE

C.V., una volta ricevuta la contestazione con la formulazione del capo di imputazione, che riportava la ritenuta violazione dell’art. 73 comma 5 DPR 309/90, veniva posto innanzi alla scelta della strategia processuale, da valutarsi anche in relazione all’età (23 anni).

In particolare proponevamo al cliente la valutazione tra un patteggiamento, con una diminuzione della pena fino a un terzo, oppure la presentazione della domanda di messa alla prova, istituto che consente un importante vantaggio derivante dal mantenere pulita la fedina penale.

C.V. sceglieva di procedere alla richiesta di messa alla prova, che tutt’ora sta svolgendo presso l’associazione individuata operante nel terzo settore.

ESITO DEL PROCESSO PENALE

La sospensione del processo con messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, attraverso lo svolgimento di un programma di volontariato di rilievo sociale. È un istituto concedibile solo una volta e attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari.

Essendo una modalità alternativa di definizione del processo, il nostro assistito potrà ottenere una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato laddove il periodo di lavori socialmente utili si concluda con esito positivo.

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