IL CASO
B.N. veniva processato per il reato previsto dall’art.570 comma 2 codice penale poiché, dopo la separazione dalla compagna F.Z., violava gli obblighi di natura economica inerenti alla propria responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne.
Gli veniva contestato di non pagare regolarmente l’assegno di mantenimento dovuto per il figlio minore, che è ciò che scriveva in denuncia F.Z.
A fronte della contestazione, B.N. si riteneva assolutamente innocente, ritenendo di poter dimostrare tramite testimoni e documenti di aver sempre versato il mantenimento in contanti alla ex compagna.
E così B.N. decideva di essere processato in rito ordinario.
L’istruttoria dibattimentale, costituita dall’esame della parte offesa (ex compagna), dell’imputato B.N. e di due testimoni, consentiva di accertare che l’assegno di mantenimento era sempre stato corrisposto, al contrario di quanto affermava in denuncia F.Z.
Il Tribunale di Milano, a conclusione del processo, pronunciava nei confronti di B.N. sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, sentenza poi diventata definitiva.
E proprio all’esito del processo B.N. manifestava l’intenzione di denunciare la ex compagna F.Z. per il reato di calunnia.
LA NORMATIVA
Il reato di calunnia consiste nell’incolpare un’altra persona di aver commesso un reato, pur sapendola innocente.
La calunnia nel nostro ordinamento è disciplinata dall’art. 368 del codice penale, che sancisce che chiunque, con denuncia, querela, richiesta, istanza anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità, incolpa qualcuno che sa essere innocente di un reato, oppure simula a suo carico tracce di un reato è punito con la reclusione da due a sei anni.
Si può quindi distinguere una duplice possibilità di configurazione del reato: la prima è la calunnia formale, se il reato è stato effettivamente commesso, e l’accusatore incolpa un innocente; la seconda è invece una calunnia materiale, se le tracce di reato sono state simulate. Le tracce in questione possono consistere sia in segni o indizi materiali, sia in segni sulla persona del denunciante o su altri, e dovranno inequivocabilmente essere diretti a indicare il soggetto innocente, ma incolpato, come responsabile del reato.
Il reato di calunnia si pone quindi ad impedire che l’apparato giudiziario sia attivato inutilmente.
L’articolo del codice penale aggiunge inoltre che la pena viene aumentata se ad essere incolpato è qualcuno per il quale la Legge stabilisce la pena della reclusione superiore a dieci anni o un’altra pena più grave.
Se invece dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, la pena varia da quattro a dodici anni e se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo la pena varia da sei a venti anni.
Infine si precisa che il reato di calunnia è procedibile d’ufficio con competenza del Tribunale in composizione monocratica.
IL PROCEDIMENTO PENALE PER CALUNNIA
B.N. provvedeva quindi a denunciare F.Z. per il reato di calunnia, per averlo incolpato di un reato che non aveva commesso.
F.Z. infatti aveva scritto nella propria denuncia di non aver ricevuto l’assegno di mantenimento per il figlio minore, ben sapendo di averlo in realtà ricevuto, e ciò per un periodo di circa 10 mesi.
Al termine delle indagini preliminari il P.M. titolare del fascicolo emetteva avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. contestando a F.Z. la violazione dell’art. 368 codice penale.
Successivamente il P.M. rinviava a giudizio F.Z. ed è attualmente in corso il dibattimento.
B.N. si è costituito parte civile nel procedimento penale a carico di F.Z. al fine di chiedere che quest’ultima sia anche condannata al risarcimento dei danni in proprio favore, avendo sostenuto spese legali per difendersi e avendo dovuto affrontare un processo pur essendo innocente.