LA RIABILITAZIONE PENALE E IL RELATIVO PROCEDIMENTO

IL CASO

M.G. veniva condannata alcuni fa per vari reati di truffa ex art. 640 c.p. uniti sotto il vincolo della continuazione, e la sentenza, dopo un passaggio anche in Corte di Cassazione, diventava definitiva.

La stessa, dopo aver scontato interamente la pena prevista, si rivolgeva al nostro Studio avendo la volontà di ripulire la propria fedina penale, soprattutto per partecipare ad un concorso pubblico la cui ammissione non era consentita in presenza di condanne passate in giudicato, a meno che non fosse intervenuta la riabilitazione.

LA NORMATIVA IN MATERIA

L’Istituto della riabilitazione penale viene disciplinato dall’art.178 del codice penale, in cui si sancisce che “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna…”.1

Requisito fondamentale per chiedere la concessione della riabilitazione è che siano trascorsi almeno tre anni (otto per i recidivi aggravati, dieci per i delinquenti abituali) dal giorno in cui si è estinta la pena e il condannato abbia dato, nel tempo, prove effettive di buona condotta.  

Lo stesso non deve quindi aver commesso altri reati, oltre ad aver pagato le spese di giustizia relative al processo penale (spese processuali ed eventuali spese di mantenimento in carcere) e l’eventuale somma per il risarcimento del danno laddove previsto in sentenza.

In presenza di tutti i requisiti di legge, l’istanza di riabilitazione può essere depositata dal soggetto condannato o dal difensore di fiducia (munito di apposita nomina), rivolta al Tribunale di Sorveglianza competente secondo il luogo di residenza dell’interessato. L’istanza di riabilitazione deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti: documento di identità e documentazione riguardante l’eventuale risarcimento del danno corrisposto. Consigliabile è anche la produzione della sentenza di condanna per la quale si domanda la riabilitazione.

Si precisa infine che l’art. 179 c.p. prevede due condizioni ostative alla concessione della riabilitazione: la prima è costituita dalla circostanza che il condannato sia stato sottoposto a misura di sicurezza diversa dall’espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca ed il provvedimento non sia stato revocato; la seconda consiste nel mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in assenza della prova da parte del condannato di essersi trovato nell’impossibilità di adempierle.

LA SOLUZIONE

Pertanto, in seguito ad uno studio approfondito del caso, recuperata la documentazione inerente il regolare pagamento delle spese processuali e del risarcimento del danno, veniva predisposta un’istanza per la riabilitazione penale, avendo la cliente i requisiti previsti per avanzare tale richiesta.

La stessa ha infatti ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza competente il provvedimento di riabilitazione, in tempo utile per partecipare al concorso pubblico, potendo dichiarare nella relativa autocertificazione di aver riportato una condanna penale e di aver ottenuto la riabilitazione sulla stessa.

  1. “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti
    (1). ↩︎

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