PADRE CONDANNATO PER NON AVER PAGATO IL MANTENIMENTO PER I FIGLI PER 8 ANNI

Il caso
P.B. incarica lo Studio per presentare querela nei confronti di R.C. per il reato di cui all’art. 570 c.p. perché
omette di versare il mantenimento stabilito dal Tribunale in sede civile per i due figli minori A. e F. da ormai
8 anni.
Viene pertanto preparato e depositato apposito atto di querela nei confronti di R.C. e la Procura della
Repubblica di Milano, concluse le indagini, dispone la citazione a giudizio nei confronti di R.C.
R.C. decide di essere giudicato in rito ordinario.


Le norme in materia
L’art. 570 c.p. prevede che chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità
genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Queste stesse pene si applicano anche a chi, come appunto nel nostro caso, dilapida i beni del figlio minore
o del coniuge oppure fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, ai genitori o al coniuge.


Il dibattimento
Nel corso del dibattimento P.B., costituitasi parte civile al fine di chiedere il risarcimento dei danni, spiega al
Giudice la propria situazione economica, che non consente di provvedere al sostentamento della famiglia,
necessitando quindi di aiuti economici da parte dei genitori, soprattutto per il pagamento di rette
scolastiche e mensa di entrambi i figli minori.
Anche R.C. decide di rendere esame in dibattimento e spiega al Giudice di essere andato incontro a gravi
perdite finanziarie, di non svolgere attività lavorativa e di essere in cerca di lavoro.


L’esito del processo
Come difesa di parte civile si chiede che R.C. sia condannato alla pena ritenuta di giustizia e sia condannato
al risarcimento dei danni in favore di P.B., pari al mantenimento arretrato e non corrisposto.
L’avvocato di R.C. chiede l’assoluzione.
Il Giudice alla fine condanna R.C. per il reato di cui all’art. 570 c.p. alla pena di mesi 3 di reclusione,
condannandolo altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in un separato
giudizio civile, oltre a una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 15.000.

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