ASSUNZIONE DI LAVORATORI EXTRA UE MEDIANTE LA PROCEDURA CARTA BLU

Il caso

La società A. SRL, iscritta al registro delle imprese di Milano, si rivolgeva allo Studio per essere assistita nella valutazione della strada migliore per l’assunzione di alcuni lavoratori extra UE necessari per la continuità aziendale.

In particolare A. SRL necessitava di figure specializzate, sia in ambito dirigenziale sia in ambito tecnico specialistico.

La ricerca era altresì caratterizzata dalla massima urgenza e necessità di inserimento delle nuove figure, già individuate e residenti all’estero.

Le norme in materia

L’assunzione di lavoratori extra UE da parte di imprese con sede in Italia avviene sostanzialmente tramite due distinte procedure, il decreto flussi e la carta blu.

In particolare la procedura “Carta Blu” consente di assumere lavoratori stranieri in Italia, altamente qualificati, i quali riceveranno poi dalla Questura di competenza (in base alla residenza del lavoratore) un permesso di soggiorno per Carta blu appunto, rilasciato dopo la stipula del contratto di lavoro presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.

La durata del permesso di soggiorno è biennale se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato mentre è di 1 anno se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

La soluzione

Dopo aver esaminato tutte le procedure possibili, lo Studio consigliava a A. SRL di assumere i lavoratori selezionati mediante la procedura “Carta Blu”, procedura peraltro che gode di una valutazione prioritaria in Prefettura.

La domanda veniva presentata direttamente dallo Studio per conto del datore di lavoro, naturalmente dopo la verifica di sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalle norme in vigore.

In particolare il decreto legislativo 286/1998 all’art. 27 quater stabilisce i requisiti necessari per accedere alla procedura di rilascio della c.d. Carta Blu, che possono essere riassunti come segue:

  1. Possesso di un titolo di istruzione superiore, rilasciato dall’autorità competente nel Paese di conseguimento con indicazione del percorso di istruzione di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore (dichiarazione di valore);
  2. Contratto di lavoro di durata almeno di 1 anno;
  3. Retribuzione offerta al lavoratore non inferiore a 24.789,00 euro lordi all’anno;
  4. Disponibilità di un alloggio per il lavoratore nel rispetto dei parametri di legge.

Nel caso di A. SRL tutti i requisiti richiesti dalla norma erano pienamente sussistenti e la verifica preliminare aveva già dato esito positivo.

La Prefettura concludeva poi positivamente l’iter di valutazione, rilasciando nulla osta in favore del lavoratore, che veniva trasmesso al medesimo affinché potesse chiedere il rilascio del visto di ingresso.

Una volta entrato in Italia, veniva chiesto alla Prefettura di fissare l’appuntamento per la firma del contratto di lavoro presso lo Sportello Unico Immigrazione, alla presenza di datore di lavoro e lavoratore, occasione nella quale veniva altresì rilasciato il modulo per avanzare domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

Veniva quindi richiesto alla Questura il rilascio del titolo, regolarmente rilasciato per la durata di anni 2 trattandosi di contratto a tempo indeterminato.

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