IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Il caso

F.S. viene fermato dai Carabinieri alla guida della propria autovettura e denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo stato rilevato un tasso alcolemico di 1,2 g/l.

F.S. è incensurato e si rivolge allo Studio per essere assistito nel processo penale che consegue dalla guida in stato di ebbrezza.

Le norme in materia

La guida in stato di ebbrezza è un reato di natura contravvenzionale, sanzionato dall’art. 186 del Codice della Strada.

Il conducente di un veicolo è considerato in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro, e in tal senso l’art. 186 comma 2 C.D.S. distingue tre fasce sanzionatorie differenti in base al tasso alcoolico riscontrato.

1° fascia – TASSO ALCOLEMICO TRA 0,5 E 0.8 G/L

Ove il fatto non costituisca reato più grave, se il valore del tasso alcoolico risulta essere compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, non è prevista una sanzione penale ma unicamente una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma da Euro 543 a Euro 2.170, oltre alla sospensione della patente (da parte del Prefetto) per un periodo dai tre ai sei mesi,

2° fascia – TASSO ALCOLEMICO TRA 0,8 E 1,5 G/L

Qualora invece il tasso alcolico risultasse superiore a 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l, tale condotta viene considerata penalmente punibile e la norma prevede una pena dell’ammenda da Euro 800,00 a euro 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi, con sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

3° fascia – TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L

Infine la terza e ultima fascia, che comprende un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, prevede un’ammenda da Euro 1.500 sino ad Euro 6.000, e l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Tuttavia, in questa terza ipotesi, se il veicolo appartiene a persona diversa dal conducente, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Infine è prevista la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato.

Nel caso di F.S. si applicano quindi le norme previste per la 2° fascia poichè è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,2 g/l.

La soluzione

Viene quindi esposta la situazione a F.S. con le pene previste per il suo caso concreto.

Trattandosi di persona incensurata, viene anzitutto suggerita a F.S. la possibilità di chiedere la sostituzione della pena che sarà comminata dal Giudice penale con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, come previsto dal comma 9 bis dell’art. 186 C.D.S.

Vengono esposte anche le soluzioni alternative, che sono caratterizzate sostanzialmente dalla scelta tra Messa alla Prova, rito abbreviato, patteggiamento e rito ordinario.

F.S. accetta di buon grado la possibilità di svolgere i lavori di pubblica utilità, non volendo sporcare la propria fedina penale, avendo compreso che il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità comporta l’estinzione del reato, la riduzione a metà del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca dell’autovettura.

L’ESITO DEL PROCESSO

A F.S. viene notificato decreto penale di condanna, che viene opposto con richiesta di giudizio abbreviato, allegando alla relativa richiesta la lettera di disponibilità rilasciata da un ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

All’udienza il Giudice condanna F.S. alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di ammenda, convertiti nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso l’ente selezionato.

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