CONVIVENZA DI FATTO E RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMIGLIARI

Il caso

A.L., cittadina russa e F.B. cittadino italiano, si rivolgono allo Studio per domandare quale sia la strada più corretta per poter consentire a A.L. di trasferirsi in Italia per convivere con F.B., al quale è legata già da 2 anni da relazione sentimentale.

A.L. è cittadina extra UE residente all’estero mentre F.B. è cittadino italiano residente in Italia, ed entrambi desiderano andare a convivere, rimandando l’eventuale matrimonio ad un momento successivo.

Le norme in materia

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è un titolo di soggiorno che può esser richiesto dai cittadini extra comunitari che intendono entrare in Italia, generalmente con un visto per ricongiungimento familiare, ossia qualora vi sia un famigliare regolarmente soggiornante nel Paese, all’esito del relativo iter in Prefettura.
Qualora non vi sia un legame di sangue o di coniugio, è comunque possibile che trovi applicazione l’art. 3 comma 2 lett. b) del d.lgs. 30/2007, che, recependo la direttiva 2004/38/CE, riconosce pari diritto all’ingresso e relativo soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione europea abbia una relazione stabile documentata anche mediante la registrazione della costituzione di convivenza di fatto.

Per poter costituire e dichiarare una convivenza di fatto sono necessari alcuni requisiti, tra i quali essere maggiorenni ed essere uniti da legame affettivo di coppia. Il contratto viene redatto ai sensi della legge n. 76/2016, art. 50 e ss. in forma di atto pubblico o di scrittura privata, successivamente autenticata da un notaio o da un avvocato.

La soluzione

Dopo aver esaminato tutte le norme in vigore che regolano la materia, e tenuto conto anche dei pareri più volte espressi dai Comuni e dalle Questure nonché di alcune recenti pronunce dei Tribunali, si riferiva ad A.L. della possibilità di venire in Italia, con regolare visto turistico o equivalente, ed in Italia, dinnanzi a un Avvocato, stipulare un contratto di convivenza con F.B.

Tale contratto deve poi essere registrato in Comune dall’Avvocato in qualità di pubblico ufficiale e contestualmente deve essere presentata domanda di residenza di A.L. e domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi famigliari.

A.L. provvedeva a fare entrambe le richieste; la Questura, alcuni mesi dopo la presentazione della domanda, convocava A.L. presso gli uffici del Commissariato per l’iter burocratico connesso al rilascio del titolo in qualità di convivente di F.B.

Grazie al rilascio del titolo, anche il Comune accoglieva la domanda di iscrizione anagrafica, inserendo A.L. nel medesimo stato di famiglia di F.B.

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