IL CASO
E.L. e G.C., dopo oltre vent’anni di matrimonio decidono di separarsi.
Nonostante i due abbiano deciso dunque di interrompere il matrimonio, a causa di una condizione economica che non permette a nessuno di loro di lasciare la casa familiare, le parti continuano temporaneamente a convivere.
Il rapporto tra E.L. e G.C. è all’estremo della conflittualità, soprattutto per gli aspetti inerenti la prole, costituita da due figli minorenni. Tuttavia, il carattere remissivo di E.L. soccombe innanzi a quello estremamente più forte di G.C., la quale cerca di mettere in cattiva luce il marito, anche davanti ai figli, chiedendo poi nel ricorso di separazione giudiziale l’affidamento esclusivo dei figli.
Poco tempo dopo a E.L. viene notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art.415 bis c.p.p., ove gli viene contestato il reato di maltrattamenti, asseritamente compiuto a danno della moglie e dei figli minori.
Incredulo innanzi a tale notifica, E.L. contatta prontamente il proprio legale di fiducia, col quale inizia a pianificare una strategia difensiva al fine di dimostrare la sua assoluta innocenza.
I PROFILI DI RILEVANZA PENALE
A seguito della notifica dell’avviso di cui all’art.415bis c.p.p. si decideva di esperire – nel rispetto dei termini di 20 giorni dalla notifica dell’avviso – indagini difensive in favore di E.L., chiedendo che l’assistito venisse sottoposto a interrogatorio.
In tale sede E.L. negava ogni addebito, ricostruendo i fatti in maniera diversa rispetto alla moglie e insistendo con forza per la propria assoluta innocenza rispetto al reato di maltrattamenti contestato.
Allo stesso tempo si decideva di avvalersi dello strumento giuridico previsto e disciplinato dagli artt. 391 bis e ter c.p.p. che consente al difensore dell’indagato di raccogliere informazioni e dichiarazioni in ordine a circostanze utili a sostenere la propria strategia difensiva nel processo di merito.
Vengono così escussi alcuni famigliari e conoscenti di entrambe le parti, i quali riportano una versione dei fatti del tutto compatibile con l’innocenza proclamata da E.L.
I risultati di tali indagini difensive, che ponevano in forte dubbio il racconto offerto dalla moglie e rafforzavano la versione resa dal marito, venivano in seguito depositati pochi giorni prima dell’udienza preliminare, così da poter entrare nel compendio probatorio che il Giudice deve tenere in considerazione ai fini della decisione.
L’assistito decideva peraltro di non chiedere alcun rito alternativo e quindi veniva preparata l’udienza preliminare allo scopo di domandare l’emissione di sentenza di non luogo a procedere.
In sede di udienza preliminare, il Giudice, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, preso atto della forte conflittualità delle parti motivata anche da ragioni economiche e inerenti la prole consequenziali alla separazione, ritenendo puramente pretestuosa la denuncia querela presentata da G.C., e dato atto inoltre di quanto emerso dalle indagini difensive, pronunciava sentenza di non luogo a procedere per la non sussistenza del fatto.