PARCHEGGIA L’AUTO E URTA UN CICLISTA: REATO DI LESIONI STRADALI

IL CASO

P.V., una sera d’estate, si mette alla guida del proprio veicolo per recarsi ad una cena aziendale.

Contro ogni aspettativa, trattandosi di zona molto trafficata, P.V. trova parcheggio proprio di fronte al ristorante.

Spegne la macchina, chiude gli specchietti e si accinge a scendere dall’auto.

Aprendo la portiera, tuttavia, P.V. non si avvede del ciclista che stava sopraggiungendo, travolgendolo.

P.V., scosso e spaventato dall’accaduto, subito presta soccorso al ciclista, allertando immediatamente il 118.

Il ciclista veniva trasportato all’ospedale più vicino, dove gli diagnosticavano una lesione giudicata guaribile in giorni superiori a quaranta.

PROFILI PENALI

A seguito di tale incidente e pochi mesi dopo il fatto, a P.V. veniva notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art.415 bis c.p.p., ove gli veniva contestato il reato previsto e punito dall’art. 590 bis comma 1 c.p., per aver cagionato, per sua colpa, una lesione personale grave, a seguito della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Preoccupato, P.V. contattava subito il suo legale di fiducia, svolgendo la professione di consulente finanziario e non potendo sporcare la propria fedina penale.

E così, esaminati gli atti del fascicolo processuale, il legale consigliava a P.V. di usufruire dell’istituto della Messa alla Prova, una forma di probation giudiziale che consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale, con svolgimento di lavori di pubblica utilità in favore di un ente.

P.V. pertanto chiedeva di poter accedere alla Messa alla Prova e il Tribunale lo ammetteva, avendo P.V. nel frattempo provveduto al risarcimento del danno in favore della vittima del reato.

Dopo lo svolgimento dei lavori, visto l’esito positivo degli stessi, il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti di P.V. per essersi il reato estinto.

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